Lo statuto

Associazione Culturale Senza Scopo di Lucro
“Chi più ne Art”
sede legale: L.go Don Gino Ceschelli n. 11 – Roma

 

STATUTO

  • 1– E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro, artistica, culturale, sociale e di volontariato denominata : “ASSOCIAZIONE CULTURALE CHI PIU’ NE ART
    L’Associazione ha sede in Roma, in Largo Don Gino Ceschelli n. 11, ha una durata illimitata.
  • 2– L’Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di perseguire la diffusione del teatro, del cinema, della letteratura, della danza, della musica, della pittura, della fotografia e di ogni altra forma artistica e culturalre attraverso l’organizzazione di eventi, corsi e conferenze, anche avvalendosi del supporto di nuove tecnologie e di professionalità competenti. Inoltre l’Associazione intende proporsi come polo ricettivo, atto a facilitare lo scambio tra i diversi linguaggi artistici.L’Associazione intende proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente.
    Inoltre, vuole porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, lavorando con le proprie capacità personali, un sollievo al proprio disagio.
    Tra le attività promosse dall’Associazione saranno previsti:

    • L’insegnamento delle discipline teatrali, cinematografiche, musicali, coreutiche, pittoriche e artistiche in genere.
    • L’apporto della tecnologia per la produzione di spettacoli ed eventi.
    • La progettazione di concept che ricerchino la commistione tra i diversi linguaggi artistici (pittura, scultura, letteratura, design, videoarte, teatro, danza, musica) senza limitazione di ambiti, purché in accordo con le finalità perseguite dall’Associazione.
    • La produzione di film (cortometraggi, medio e lungometraggi) documentari e prodotti audiovisivi.
    • L’attività editoriale.
    • La produzione di spettacoli, eventi e performance.
    • La collaborazione con Istituti scolastici, enti e imprese (pubblici e privati).
    • La possibilità di svolgere ricerche e progetti di gruppo per studenti di ogni ordine e grado.
    • La costituzione di una Compagnia di teatro Stabile.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione può aderire ad altre Associazioni Nazionali, Regionali o locali aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. E’ inoltre prevista la collaborazione con gli istituti scolastici, gli enti e le imprese locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

  • 3 – L’associazione culturale Chi più ne Art, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività.

Attività culturali:

  • Realizzazione e progettazione di prodotti multimediali.
  • Patrocinio di progetti che richiedano anche l’ausilio di sistemi tecnologici innovativi.
  • Realizzazione di prodotti audiovisivi.
  • Organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, cineforum, mostre.
  • Organizzazione di concorsi a premi e competizioni artistiche.
  • Organizzazione di spettacoli teatrali, di danza, concerti e attività affini.
  • Organizzazione, produzione o coproduzione di eventi culturali.

Attività di formazione:

  • Percorsi didattici di breve o lungo periodo finalizzati all’educazione artistica e culturale per bambini, ragazzi, adulti e anziani, negli istituti scolastici e negli enti pubblici e privati.
  • Laboratori di scrittura creativa.
  • Creazione di corsi e tutrial online.
  • Laboratori teatrali (lezioni di scrittura drammaturgica, trattamento testi, recitazione e discipline attinenti) anche con istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
  • Laboratori cinematografici(lezioni di sceneggiatura, recitazione cinematografica, regia e discipline attinenti) anche con istituzioni di gruppi di studio e di ricerca.
  • Istituzione di gruppi di studio: lettura e analisi testuale, cineforum, trattamento testi, senza limitazione di genere.

Attività editoriale e di promozione di opere d’ingegno:

  • Pubblicazione di un bollettino annuale.
  • Pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché di studi e ricerche compiute.
  • Pubblicazione, promozione, presentazione e distribuzione di testi di autori emergenti e non.
  • Costituzione di un marchio editoriale “ChiPiùNeArt”.
  • Promozione e divulgazione culturale attraverso l’utilizzo dei mass media.
  • –L’Associazione è rivolta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali e accettino il presente statuto e il regolamento interno.
    I soci si dividono nelle seguenti categorie:
  • soci sostenitori: persone o enti che s’impegnano a versare, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo;
  • soci onorari: persone enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Le quote e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione, né restituibili in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

  • 5– L’ammissione dei soci è deliberata su domanda scritta del richiedente e deve contenere: le generalità complete del richiedente e la dichiarazione dei requisiti dallo stesso posseduti; la dichiarazione in cui il medesimo attesta di conoscere e accettare incondizionatamente tutte le disposizioni del presente Statuto, dell’Atto Costitutivo, del regolamento interno e delle deliberazioni già assunte dagli organi dell’Associazione. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio Direttivo.
    Fra gli aderenti all’Associazione, siano essi soci ordinari, sostenitori o onorari, esiste parità di diritti e doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi.
    Agli associati è esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il loro diritto di recesso.
    Gli associati o partecipanti hanno diritto di voto per:
  • l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  • l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
  • l’eventuale scioglimento dell’Assemblea;
  • l’adesione ad altre associazioni;
  • l’accettazione di lasciti o eredità;
  • le decisioni che esulano dalla vita normale dell’Associazione;
  • la nomina del liquidatore, la devoluzione dei beni in caso di scioglimento, la cessazione, la trasformazione o estinzione dell’Associazione stessa.

Ogni associato ha un voto, qualunque sia il valore della quota.
L’iscrizione all’Associazione deve essere rinnovata annualmente entro la data dell’Assemblea annuale degli iscritti; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al rinnovo dell’iscrizione, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati dimissionari. La qualità di aderente cessa per: dimissione volontaria; sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; mancato versamento della quota associativa; decesso; comportamento contrastante con gli scopi statutari; persistente violazione degli obblighi statutari.

L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo; è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Assemblea straordinaria e la decisione è inappellabile.

  • 6– Gli associati hanno diritto di:
    • partecipare all’assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
    • approvare le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
    • nominare gli organi direttivi dell’Associazione;
    • sciogliere (eventualmente) l’Assemblea;
    • aderire ad altre associazioni;
    • accettare lasciti o eredità;
    • prendere decisioni che esulino dalla vita normale dell’associazione (nomina del liquidatore, devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, trasformazione o estinzione dell’Associazione stessa);
    • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
    • partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
    • usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;
    • dare le dimissioni in qualsiasi momento.

E’ stabilita l’eleggibilità libera degli organi amministrativi.
Gli associati sono obbligati a osservare il presente statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, a pagare la quota associativa, a svolgere le attività preventivamente concordate, a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione. In caso di comportamento difforme, che possa recare pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione, il consiglio direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento, entro 30 giorni, all’Assemblea straordinaria.

  • 7– L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
    • quote associative e contributi degli aderenti,
    • contributi di privati;
    • contributi dello Stato, di Enti e di istituzioni pubbliche;
    • donazioni o lasciti testamentari;
    • rimborsi derivanti da convenzioni;
    • beni, immobili e mobili;
    • entrate da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
    • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare. Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall’Assemblea che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.

  • 8– Organi dell’Associazione sono:
    • L’Assemblea dei soci;
    • Il Consiglio Direttivo;
    • Il Presidente,
    • Il Revisore;
    • Il Direttore Artistico.

Ogni carica e la stessa appartenenza all’Associazione hanno carattere amatoriale, quindi non danno diritto ad alcun compenso; devono però essere rimborsate tutte le spese sostenute in conseguenza dell’attività sociale.

  • 9– L’ASSEMBLEA è costituita da tutti gli aderenti all’Associazione; essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria per l’approvazione del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo, per l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell’anno precedente, nonché per l’approvazione degli indirizzi e del programma proposti dal Consiglio Direttivo.
    E’ convocata in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
    Essa è presieduta dal presidente o, in caso di impossibilità, dal vice presidente. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero degli intervenuti. La convocazione è fatta con preavviso di almeno 7 giorni con il mezzo ritenuto più idoneo al raggiungimento della totalità dei soci e deve contenere il luogo, la data, l’ordine del giorno e l’ora, sia della prima che della seconda convocazione. Quest’ultima potrà seguire la prima nello stesso giorno ma con un’ora di ritardo. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando sono presenti almeno due terzi dei soci in prima convocazione e la metà più uno in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti.
    L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

    • eleggere il consiglio direttivo e il collegio dei revisori;
    • approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
    • approvare il regolamento interno;
    • approvare le attività dell’Associazione.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e l’eventuale scioglimento dell’assemblea, sulle adesioni ad altre associazioni, sull’accettazione di lasciti o eredità, sulle decisioni che esulano la vita normale dell’associazione, sulla nomina del liquidatore, sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione, trasformazione o estinzione dell’Associazione stessa.

  • 10– IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto oltre che dal Presidente, da un numero di due o quattro membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti e dura in carica due anni. I suoi membri possono essere rieletti, e nominano fra loro il vice presidente, il segretario generale, l’amministratore ed il responsabile dei beni comuni, distribuendo ed attribuendo le relative competenze ed incarichi. Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni socio può indicare tre nominativi. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti ed è regolarmente insediato quando siano presenti almeno il Presidente ed il numero legale dei membri. Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media due volte l’anno ed è convocato dal Presidente o da una richiesta motivata e scritta da parte di almeno il 30% dei soci.
    Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

    • predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
    • formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
    • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
    • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
    • stabilire gli importi delle quote annuali dei soci;
    • redigere il regolamento dell’attività e dei servizi dell’Associazione.

Di ogni riunione deve essere redatto un verbale.

  • 11– IL PRESIDENTE viene eletto dall’assemblea ordinaria, fra i soci, dura in carica due anni, è rieleggibile ed è il legale rappresentante dell’Associazione; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed anche quelli di straordinaria amministrazione aventi carattere di urgenza, salvo per questi ultimi la ratifica del Consiglio Direttivo; riscuote somme di qualunque importo e da chiunque dovute, rilasciandone quietanza, firma la corrispondenza. Il Presidente fa parte del Consiglio Direttivo, presiede le assemblee e rende esecutorie tutte le deliberazioni. In caso di sua assenza o di impedimento, i suoi poteri sono demandati al vicepresidente.
  • 12– IL REVISORE DEI CONTI può essere scelto anche al di fuori dell’associazione. Il revisore resta IN CARICA DUE ANNI, può essere rieletto, ha l’incarico di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare ai bilanci preventivo e consuntivo.
  • 13– L’esercizio sociale si chiude entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo dovrà redigere il rendiconto della gestione amministrativa che dovrà essere approvato dall’assemblea entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per voci analitiche.
  • 14– E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E’ fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dic.1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  • 15– Lo scioglimento, la cessazione, ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea Straordinaria dei soci con due diverse sedute e due distinte votazioni, tenute a distanza di 15 giorni l’una dall’altra e con obbligo, per ambedue, di convocazione di tutti i soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
    È ammissibile la trasformazione dell’Associazione in Cooperativa Sociale o Società di Capitali purché deliberata con la maggioranza dei voti degli associati in sede di Assemblea Straordinaria.
  • 16– Per quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle vigenti leggi in materia o al regolamento interno approvato dall’assemblea straordinaria dei soci.

 

Roma li, 16/05/2013