{"id":133,"date":"2026-05-14T20:29:34","date_gmt":"2026-05-14T20:29:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.chipiuneart.it\/aps\/?page_id=133"},"modified":"2026-06-20T17:50:01","modified_gmt":"2026-06-20T17:50:01","slug":"lo-statuto","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.chipiuneart.it\/aps\/lo-statuto\/","title":{"rendered":"LO STATUTO"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo I Costituzione, Finalit\u00e0, Durata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sulla base del principio di sussidiariet\u00e0 di cui all\u2019&#8217;art.118 quarto comma della Costituzione, in conformit\u00e0 al Codice civile, alla legge 106\/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, \u00e8 costituita un\u2019Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di \u201c<strong>ChiPi\u00f9NeArt APS<\/strong>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;acronimo APS e la denominazione Associazione di Promozione Sociale possono essere usati solo se l&#8217;Associazione \u00e8 iscritta nella sezione \u201cAssociazioni di Promozione Sociale\u201d del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L\u2019Associazione pu\u00f2 acquisire la personalit\u00e0 giuridica, con le modalit\u00e0 previste dalla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Associazione ha sede nel Comune di Roma (Provincia di Roma). Il cambio di sede all&#8217;interno dello stesso comune pu\u00f2 essere deliberato dall&#8217;assemblea e non comporta modifica statutaria.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 2 Finalit\u00e0<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Associazione \u00e8 un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale al fine di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4 e 18 della Costituzione;<\/li>\n\n\n\n<li>consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l&#8217;attivit\u00e0 esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualit\u00e0 della vita;<\/li>\n\n\n\n<li>sostenere l&#8217;autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l&#8217;inclusione e il pieno sviluppo della persona;<\/li>\n\n\n\n<li>valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;<\/li>\n\n\n\n<li>favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attivit\u00e0 di cui al titolo II del presente statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attivit\u00e0 organizzate dall\u2019Associazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ambito delle finalit\u00e0 e dei principi generali, essa svolge in via principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi e di terzi, le attivit\u00e0 di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di mutualit\u00e0, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 3 Durata<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La durata dell\u2019Associazione \u00e8 illimitata. Essa potr\u00e0 essere sciolta solo con delibera dell\u2019assemblea straordinaria degli associati, con le modalit\u00e0 previste dal presente statuto<strong>.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo II Attivit\u00e0 esercitate<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 4 Le attivit\u00e0 dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Associazione esercita e organizza le seguenti attivit\u00e0, in conformit\u00e0 a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117\/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Attivit\u00e0 di interesse generale;<\/li>\n\n\n\n<li>Attivit\u00e0 secondarie e strumentali all&#8217;attivit\u00e0 istituzionale di interesse generale;<\/li>\n\n\n\n<li>Attivit\u00e0 di raccolta fondi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 5 Attivit\u00e0 di interesse generale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il raggiungimento delle proprie finalit\u00e0, l\u2019Associazione esercita e organizza in via principale, in conformit\u00e0 alle norme particolari che ne disciplinano l\u2019esercizio, le seguenti attivit\u00e0 di interesse generale di cui all&#8217;art. 5 del decreto legislativo 117\/2017.<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>lettera&nbsp; i)<\/strong> &#8211; organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>lettera d)<\/strong> &#8211; educazione, istruzione e formazione professionale, nonch\u00e9 attivit\u00e0 culturali di interesse sociale con finalit\u00e0 educativa;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>lettera&nbsp; l)<\/strong> &#8211; formazione extra-scolastica.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le attivit\u00e0 sono svolte in conformit\u00e0 della normativa vigente ed in continuit\u00e0 con quanto previsto dal precedente statuto (teatro, cinema, danza, laboratori artistici e letterari, presentazioni editoriali, promozione ed organizzazione di concorsi artistici, teatrali e letterari), avvalendosi in modo prevalente dell&#8217;attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 6 Attivit\u00e0 secondarie e strumentali alle attivit\u00e0 istituzionali di interesse generale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il raggiungimento delle proprie finalit\u00e0, e al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale, l\u2019Associazione inoltre pu\u00f2 esercitare e organizzare, a norma dell&#8217;art. 6 del decreto legislativo 117\/2017, ulteriori attivit\u00e0, secondarie e strumentali rispetto alle attivit\u00e0 di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, pu\u00f2 effettuare:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>attivit\u00e0 commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attivit\u00e0 connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L&#8217;individuazione di tali attivit\u00e0 \u00e8 demandata al Consiglio direttivo dell&#8217;associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e\/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall\u2019art. 70 del decreto legislativo 117\/2017;<\/li>\n\n\n\n<li>in quanto affiliata AICS, Ente ricompreso tra quelli di cui all&#8217;articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n.287, iscritto nell&#8217;apposito registro, le cui finalit\u00e0 assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell&#8217;Interno, la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei propri iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, nonch\u00e9 nei confronti di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attivit\u00e0 e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un\u2019unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, presso le sedi in cui viene svolta l&#8217;attivit\u00e0 istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo la normativa vigente.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 7 Attivit\u00e0 di raccolta fondi<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per il raggiungimento delle proprie finalit\u00e0, e al fine di finanziare le proprie attivit\u00e0 di interesse generale, l\u2019associazione pu\u00f2 esercitare anche attivit\u00e0 di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117\/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;attivit\u00e0 di raccolta fondi pu\u00f2 essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verit\u00e0, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo III Funzionamento e Amministrazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 8 Gestione e modalit\u00e0 di svolgimento delle attivit\u00e0 organizzate<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la realizzazione delle sue attivit\u00e0, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l&#8217;Associazione pu\u00f2 collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonch\u00e9 con soggetti pubblici e privati. Pu\u00f2 inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e\/o costituire e\/o aderire, e\/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e\/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalit\u00e0 di svolgimento delle attivit\u00e0 di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell\u2019attivit\u00e0 di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quando ci\u00f2 sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalit\u00e0 e allo svolgimento delle proprie attivit\u00e0, nei limiti di quanto previsto dall&#8217;art. 36 del decreto legislativo 117\/2017, l&#8217;Associazione pu\u00f2 ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 9 Apporto dei volontari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell\u2019Associazione, attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0. La loro qualifica \u00e8 incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l&#8217;associazione. La loro attivit\u00e0 non pu\u00f2 essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l&#8217;attivit\u00e0 prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell\u2019Associazione, anche con i criteri di cui all&#8217;articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117\/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117\/2017, con le modalit\u00e0 di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 di volontariato, nonch\u00e9 per la responsabilit\u00e0 civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attivit\u00e0 in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d&#8217;Esercizio, Bilancio Sociale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019esercizio sociale si svolge dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformit\u00e0 all\u2019articolo 13 del Codice del Terzo settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attivit\u00e0 diverse dalle attivit\u00e0 istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un\u2019annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall\u2019Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio presso il registro unico del terzo settore.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se l\u2019Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dall\u2019articolo 14 comma 1 d.lgs. 117\/2017, e successive modificazioni e integrazioni, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalit\u00e0 di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bilancio sociale deve essere approvato dall\u2019Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell\u2019esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bilancio sociale pu\u00f2 essere redatto anche se non vi \u00e8 obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell\u2019Associazione lo ritenga opportuno.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 11 Informativa sociale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonch\u00e9 agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell&#8217;associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 12 Patrimonio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il patrimonio dell\u2019Associazione \u00e8 costituito:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>dai beni mobili e immobili di propriet\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>dalle eccedenze degli esercizi annuali;<\/li>\n\n\n\n<li>da donazioni, erogazioni, lasciti;<\/li>\n\n\n\n<li>da quote di partecipazioni societarie;<\/li>\n\n\n\n<li>da obbligazioni e altri titoli pubblici;<\/li>\n\n\n\n<li>dal fondo di riserva;<\/li>\n\n\n\n<li>da altri accantonamenti e disponibilit\u00e0 patrimoniali.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, \u00e8 utilizzato per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 statutaria ai fini dell\u2019esclusivo perseguimento delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale di cui al presente statuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 vietata la distribuzione, anche indiretta, quest\u2019ultima come definita dall\u2019articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117\/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto con le modalit\u00e0 previste dal presente statuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 13 Fonti di finanziamento<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le fonti di finanziamento dell\u2019Associazione sono costituite:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>dalle quote annuali di tesseramento degli associati;<\/li>\n\n\n\n<li>dai proventi della gestione del patrimonio;<\/li>\n\n\n\n<li>dal ricavato delle attivit\u00e0 dell\u2019Associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;<\/li>\n\n\n\n<li>dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;<\/li>\n\n\n\n<li>dai contributi di Enti Pubblici e privati;<\/li>\n\n\n\n<li>dalle convenzioni con Enti Pubblici;<\/li>\n\n\n\n<li>dalle erogazioni liberali;<\/li>\n\n\n\n<li>dai titoli di solidariet\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>da attivit\u00e0 commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 14 Libri sociali e Registro dei Volontari<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall&#8217;art. 15 del Decreto legislativo 117\/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l\u2019associazione deve tenere i seguenti libri:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>libro degli associati, che pu\u00f2 essere tenuto in formato elettronico;<\/li>\n\n\n\n<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni dell\u2019Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;<\/li>\n\n\n\n<li>libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all&#8217;articolo 17 del d.lgs. 117\/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attivit\u00e0 in maniera continuativa. Il registro pu\u00f2 essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalit\u00e0 di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso sia istituito l\u2019Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell&#8217;Associazione, che provveder\u00e0 a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalit\u00e0 con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell&#8217;Associazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo IV Gli Associati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 15 Adesione all&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019Associazione non dispone limitazioni all\u2019ammissione degli associati, n\u00e9 con riferimento alle condizioni economiche n\u00e9 di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all&#8217;Associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalit\u00e0, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attivit\u00e0 dell&#8217;Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l&#8217;Associazione si prefigge. Il numero degli associati \u00e8 illimitato ma, in ogni caso, non pu\u00f2 mai essere inferiore al minimo stabilito dall&#8217;articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117\/2017. Se si associano altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non pu\u00f2 mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per aderire all&#8217;Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalit\u00e0 stabilite dal Regolamento. Nel caso di associati di minore et\u00e0, la domanda \u00e8 presentata da chi ne esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione \u00e8 presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo, che pu\u00f2 delegare in merito il suo Presidente, si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell&#8217;accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L&#8217;interessato, nei successivi trenta giorni, pu\u00f2 chiedere che sull&#8217;istanza si pronunci l&#8217;Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;accoglimento della richiesta d\u00e0 diritto al rilascio immediato della tessera sociale purch\u00e9 siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell&#8217;associazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La quota sociale corrisposta dall&#8217;associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell&#8217;associazione, non costituisce in alcun modo titolo di propriet\u00e0 o di partecipazione a proventi, non \u00e8 in nessun caso rimborsabile, non \u00e8 trasmissibile n\u00e9 rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e pu\u00f2 venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, n\u00e9 partecipazioni temporanee, n\u00e9 limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le modalit\u00e0 e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 16 Diritti degli associati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli associati hanno diritto:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>a concorrere all&#8217;elaborazione del programma dell\u2019Associazione, nonch\u00e9 a partecipare alle attivit\u00e0 e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l\u2019adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;<\/li>\n\n\n\n<li>ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;<\/li>\n\n\n\n<li>a frequentare i locali dell&#8217;associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>a partecipare alle assemblee;<\/li>\n\n\n\n<li>ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;<\/li>\n\n\n\n<li>ad approvare i bilanci;<\/li>\n\n\n\n<li>ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;<\/li>\n\n\n\n<li>a prendere visione dei libri sociali.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 garantita la libera eleggibilit\u00e0 degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore et\u00e0 esercitano il diritto di voto al raggiungimento della maggiore et\u00e0; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all&#8217;Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art.17 Doveri degli associati<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli associati sono tenuti:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>a sostenere le finalit\u00e0 dell\u2019Associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>all\u2019osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;<\/li>\n\n\n\n<li>a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attivit\u00e0 di interesse generale richiesti dall&#8217;Associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell\u2019Associazione e\/o derivanti dall\u2019attivit\u00e0 svolta;<\/li>\n\n\n\n<li>a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all&#8217;operato degli organi statutari dell&#8217;Associazione.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 18 Perdita della qualifica di associato<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli associati perdono tale qualifica:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>per dimissioni;<\/li>\n\n\n\n<li>per scioglimento volontario dell\u2019Associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>per decesso;<\/li>\n\n\n\n<li>per esclusione, a seguito di morosit\u00e0 o perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;<\/li>\n\n\n\n<li>per espulsione a seguito di sanzione comminata in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell\u2019Associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>per mancato rinnovo della tessera sociale nei termini previsti dal Regolamento.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Competente in merito all\u2019esclusione e all\u2019espulsione degli associati \u00e8 il Consiglio Direttivo, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l&#8217;associato pu\u00f2 ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli \u00e8 stato comunicato, all&#8217;Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019associato pu\u00f2 sempre recedere dall\u2019Associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell&#8217;anno associativo in corso. In caso di recesso, esclusione, espulsione, decesso, o scioglimento dell\u2019Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune n\u00e9 pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo V Organi dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 19 Organi Sociali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono Organi dell&#8217;Associazione:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>L\u2019Assemblea;<\/li>\n\n\n\n<li>Il Consiglio Direttivo;<\/li>\n\n\n\n<li>Il Presidente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Qualora istituito, \u00e8 organo sociale anche l\u2019Organo di Controllo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 20 L&#8217;Assemblea<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 il massimo organo dell\u2019Associazione e determina l\u2019applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. \u00c8 composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore et\u00e0 sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilit\u00e0 genitoriale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Assemblea \u00e8 convocata e presieduta dal Presidente dell&#8217;Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralit\u00e0 di mezzi, devono riportare l&#8217;ordine del giorno, la data, l\u2019orario il luogo e le modalit\u00e0 di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In via ordinaria si riunisce una volta l&#8217;anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provveder\u00e0 alla convocazione dell\u2019assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e al la celebrazione entro i successivi 15 giorni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e pu\u00f2 svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 24 del presente statuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quale Assemblea ordinaria:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell&#8217;esercizio sociale precedente;<\/li>\n\n\n\n<li>approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;<\/li>\n\n\n\n<li>approva i regolamenti, compreso l&#8217;eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni;<\/li>\n\n\n\n<li>nomina e revoca i componenti gli organi sociali;<\/li>\n\n\n\n<li>nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera sulla responsabilit\u00e0 dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilit\u00e0 nei loro confronti;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione ed espulsione;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall\u2019atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera sulle altre materie eventualmente all&#8217;ordine del giorno.&nbsp;<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Quale Assemblea straordinaria:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>approva e modifica lo statuto;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell&#8217;associazione;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera lo scioglimento dell\u2019associazione e la devoluzione del suo patrimonio;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall&#8217;atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera sulle altre materie eventualmente all&#8217;ordine del giorno.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutte le assemblee ordinarie, per la validit\u00e0 delle riunioni, in prima convocazione \u00e8 sempre necessaria la presenza di almeno la met\u00e0 pi\u00f9 uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non pu\u00f2 tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione \u00e8 valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell&#8217;associazione, deliberano lo scioglimento dell\u2019associazione, per la validit\u00e0 delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell\u2019Associazione, allo scioglimento dell\u2019Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell&#8217;assemblea.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all&#8217;avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e pu\u00f2 essere titolare di un&#8217;altra delega oltre al la sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell\u2019Assemblea, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilit\u00e0 di poter ricorrere all&#8217;ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si applica l&#8217;articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilit\u00e0, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, n\u00e9 votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 21 Il Consiglio Direttivo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 eletto dall&#8217;Assemblea. \u00c8 composto da un minimo di 3 a un massimo di 9membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti \u00e8 scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all\u2019assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all\u2019approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l&#8217;assemblea non approva il bilancio d&#8217;esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della met\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;<\/li>\n\n\n\n<li>elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;<\/li>\n\n\n\n<li>attua gli indirizzi dell\u2019Assemblea;<\/li>\n\n\n\n<li>assegna gli incarichi di lavoro;<\/li>\n\n\n\n<li>approva i programmi di attivit\u00e0;<\/li>\n\n\n\n<li>approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attivit\u00e0 sociale;<\/li>\n\n\n\n<li>coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all&#8217;Assemblea per l&#8217;approvazione;<\/li>\n\n\n\n<li>elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o pi\u00f9 vicepresidenti. In caso di pi\u00f9 vicepresidenti, ad uno di essi \u00e8 conferita la qualifica di vicario;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera circa l&#8217;ammissione degli associati, con la possibilit\u00e0 di delegare in merito il Presidente dell&#8217;Associazione, nonch\u00e9 l\u2019esclusione e l\u2019espulsione degli stessi;<\/li>\n\n\n\n<li>delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il Consiglio Direttivo \u00e8 insediato dal Presidente dell\u2019Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provveder\u00e0 alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, \u00e8 convocato dal suo Presidente. Per la validit\u00e0 delle sue riunioni \u00e8 richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e pu\u00f2 svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall&#8217;art. 24 del presente statuto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le convocazioni possono essere effettuate con pluralit\u00e0 di mezzi e devono riportare l&#8217;ordine del giorno, la data, l\u2019orario il luogo e le modalit\u00e0 di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento. Delibera sulle questioni all&#8217;ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l\u2019iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalit\u00e0 e nei termini previsti dall&#8217;art. 26 del DLGS 117\/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo \u00e8 generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l\u2019articolo 2475<em>-ter <\/em>del codice civile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 22 Il Presidente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 eletto dall&#8217;Assemblea tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all\u2019assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed \u00e8 rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l&#8217;assemblea non approva il bilancio d&#8217;esercizio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ha la rappresentanza legale dell\u2019Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o pi\u00f9 Vicepresidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l&#8217;eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento \u00e8 sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 23 L&#8217;Organo di Controllo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nei casi previsti dall&#8217;art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117\/2017 e successive modificazioni e integrazioni, l&#8217;Assemblea deve nominare l&#8217;Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell\u2019apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all&#8217;art.31 del decreto legislativo 117\/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Organo di Controllo pu\u00f2 inoltre essere istituito per volont\u00e0 dell&#8217;Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L&#8217;organo di controllo vigila sull&#8217;osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonch\u00e9 sull&#8217;adeguatezza dell&#8217;assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell&#8217;osservanza delle finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale da parte dell\u2019Associazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 24 Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione&nbsp;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le riunioni dell\u2019Assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 24 del Decreto Legislativo 117\/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l&#8217;espressione del voto pu\u00f2 avvenire in via elettronica, purch\u00e9 sia possibile verificare l&#8217;identit\u00e0 dell&#8217;associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualit\u00e0 del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parit\u00e0 di trattamento, diritto all&#8217;informazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Titolo VI Disposizioni varie e finali<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 25 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai sensi dell\u2019articolo 11 del Decreto Legislativo 117\/2017 l&#8217;Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117\/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell&#8217;iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Aggiorna inoltre nel Registro Unico tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sino all\u2019iscrizione dell\u2019Associazione nella sezione \u201cAssociazioni di Promozione Sociale\u201d del RUNTS, l\u2019acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 26 Modifiche allo statuto dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le modifiche da apportare allo statuto, \u00e8 indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, \u00e8 possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione \u00e8 valida se \u00e8 presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se \u00e8 presente almeno il 20% degli associati. In tutti i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 27 Trasformazione, fusione e scissione dell&#8217;Associazione<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;assemblea degli associati pu\u00f2 deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell&#8217;Associazione ai sensi dell&#8217;articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l&#8217;approvazione delle modifiche statutarie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 28 Scioglimento dell&#8217;Associazione e devoluzione del patrimonio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per deliberare lo scioglimento dell\u2019Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell\u2019art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo \u00e8 devoluto, previo parere positivo dell\u2019Ufficio di cui all\u2019articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117\/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l\u2019Assemblea nominer\u00e0 un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio \u00e8 necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Art. 29 Rimandi al Regolamento dell&#8217;Associazione, al codice civile e alla normativa di settore<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117\/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonch\u00e9 la normativa specifica di settore. Per quanto non \u00e8 riconducibile alle suddette norme, decide l&#8217;Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Titolo I Costituzione, Finalit\u00e0, Durata Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede Sulla base del principio di sussidiariet\u00e0 di cui all\u2019&#8217;art.118 quarto comma della Costituzione, in conformit\u00e0 al Codice civile, alla legge 106\/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, \u00e8 costituita un\u2019Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di \u201cChiPi\u00f9NeArt APS\u201d. 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